CHI SIAMO

CHI SIAMO

L’associazione nasce alla fine del 2011 da un’idea di Andrea Ferroni, Rachele Annecca e dall’esperienza più che positiva avuta con l’associazione culturale Yidaki (2004 – 2011), attraverso cui si è maturata esperienza nella produzione e organizzazione di eventi musicali, corsi, seminari residenziali, festival internazionali, produzione CD, libri tematici, ecc. Facendo buon uso di questa esperienza, anche in virtù dei maggiori spazi della nostra nuova sede, si è dato vita ad una nuova e più allargata realtà che comprende innumerevoli altre attività in ambiti quali l’autoproduzione alimentare, la musicoterapia, le relazioni sociali e l’arte in genere.

Tutte le attività perseguono come fine principale la crescita personale dell’individuo e lo scambio emotivo e relazionale tra soci.

 

TESSERAMENTO:
Per iscriversi all’associazione Arti e Tradizioni, il costo del tesseramento, 1 anno (da Gennaio a Dicembre), è di 15 €.
Modalità e costi:
 
– socio ordinario:
durata dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno di sottoscrizione, costo 15€
– socio sostenitore:
durata dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno di sottoscrizione, offerta libera, minimo 30€
– socio onorario:
durata dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno di sottoscrizione, gratuita
Statuto.
TITOLO I
Costituzione – sede
ART. 1 – E’ costituita l’associazione denominata, libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’associazione ha sede in Località Montebruno, 2 in Garzigliana (TO), e può istituire uffici e sedi secondarie anche in altre località.
L’associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea, ad altre associazioni od enti aventi scopi analoghi quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
TITOLO II
Scopo – oggetto
ART. 2 – L’associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale e delle arti in genere in tutte te loro  manifestazioni e senza discriminazioni di tempo, di tendenze e di stili. L’associazione
considera la musica e le arti come elemento fondamentale per lo sviluppo, la crescita, l’integrazione e l’armonizzazione dell’individuo nella società.
L’associazione, che si riconosce pienamente nella Carta dei Diritti per l’Uomo delle Nazioni Unite e nei valori della pace, della democrazia e della libertà dei popoli, ha altresì lo scopo di promuovere e favorire scambi culturali, scientifici e sociali.
ART. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’associazione intende promuovere varie attività, ed in particolare:
a) promuovere, coordinare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
b) favorire ed organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, mostre, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
c) promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
d1) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita tramite laboratori di musicoterapia ed arti terapie;
d2) organizzare incontri e seminari per formazione e l’aggiornamento della professione del musicoterpeuta e dell’arteterapeuta;
e) attivare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell’emarginazione, del disadattamento e della disabilità e del disagio;
f) produrre o supportare la realizzazione di CD musicali.
g) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
h) svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere ed a diffondere la conoscenza della musica e della cultura musicale ed, in generale, al raggiungimento dello scopo istituzionale.
TITOLO III
Soci
ART. 4 – L’associazione è inizialmente costituita dai Soci Fondatori. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli ed a partecipare attivamente alla vita associativa.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
* soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale “ordinaria” stabilita dal Consiglio Direttivo;
* soci sostenitori: persone o enti che si impegnano a contribuire al sostenimento delle attività associative, impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale “sostenitori” consistente in una quota pari o superiore a due volte la quota “ordinaria”.
* soci collaboratori: persone o enti che impegnandosi a prestare un servizio volontario per l’associazione, ricevono il tesseramento a titolo gratuito.
Sarà possibile creare tessere ad hoc in base alle modifiche che l’associazione subirà. Queste saranno riportate in bacheca, sul sito e con qualsiasi mezzo disponibile e ritenuto adeguato.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
ART. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, ovvero richiederla dirattamente al consiglio direttivo presso la sede, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. All’atto dell’accettazione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio I1 requisito di base per essere
ammessi all’associazione è fondato sul comprovato interesse per gli scopi e le finalità dell’associazione
ART. 6 – La qualifica di socio individuale dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi messi a disposizione dall’associazione; la partecipazione a specifici programmi si intende comunque disciplinata dalle norme e dai metodi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. Inoltre, tutti i soci maggiorenni hanno diritto
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione ed alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti in base alla decisione del Consiglio direttivo;
– a partecipare alla nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione saltuaria alla vita associativa. La qualifica di socio non dà diritto all’uso del logo, della carta intestata dell’associazione, ecc.. senza autorizzazione del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo.
ART. 7- I soci individuali sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– alla tenuta di una condotta corretta e tale da non nuocere al buon nome dell’associazione, ed in particolare, all’interno della sede, dovranno impegnarsi a mantenere un’attitudine non-violenta nel comportamento, nella parola
e verso le altrui opinioni;
– al pagamento della quota sociale.
La collaborazione offerta dai soci alle attività dell’associazione si intenderà sempre prestata su base volontaria e non remunerata fatto salvo collaborazioni su cui il Consiglio direttivo si esprimerà di volta in volta. Inoltre, in via preferenziale, eventuali collaborazioni verranno ricompensate con scambio di beni e servizi prodotti dall’associazione stessa. Se necessario, l’associazione potrà assumere a busta paga. Altrimenti compete ai soci
solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, se autorizzato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Recesso – esclusione
ART. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
* che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;
* che perda il requisito di base di ammissione all’associazione, –
* che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione, –
* che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione;
* che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa, per il periodo determinato dal regolamento.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro soci.
ART. 10 – Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO V
Fondo comune
ART. 11 – Il fondo comune dell’associazione è costituito dai contributi associativi, da donazioni, lasciti e liberalità in genere, dagli introiti di pubbliche raccolte fondi, da rimborsi, da proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio associativo, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote annuali associative, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le
finalità statutarie dell’associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive, qualora ci fossero, saranno solo marginali e saranno inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio sociale
ART 12 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
II Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio consuntivo, economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’associazione
ART. 13 – Sono organi dell’associazione:
1. L’assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Assemblee
ART. 14 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci maggiori di anni 16, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Non è ammesso l’intervento per delega.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione in bacheca, sito web, rivista associativa o qualsiasi altro mezzo considerato adeguato dal Consiglio direttivo almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede od altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART. 15 – L’assemblea ordinaria:
I. approva il bilancio consuntivo;
II. procede alla nomina delle cariche sociali;
III. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
IV. approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
ART. 16 – L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.
ART. 17 – Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiori di anni 16. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l’atto costitutivo e
lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono il voto favorevole di almeno tre quarti del Consiglio direttivo. Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano o, nel caso di elezione del Comitato Direttivo, a scrutinio segreto.
ART. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dal Presidente. La nomina del segretario dell’assemblea è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Il Presidente ed il segretario dell’assemblea dovranno sottoscrivere il verbale finale che dovrà rimanere affisso all’albo associativo, a disposizione di tutti i soci, per almeno trenta giorni successivi.
Consiglio Direttivo
ART. 19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da 3 a 5, scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica dieci anni e sono rieleggibili. II Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei membri e in quest’ultimo caso la convocazione deve essere disposta entro 15 giorni. La convocazione viene fatta: a mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi all’albo associativo almeno 10 giorni prima dell’adunanza, b nei casi di urgenza telefonicamente o con telegramma o con telefax, almeno il giorno prima. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio consuntivo;
3. compilare gli eventuali regolamenti interni.
4. stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale,
5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
6. determinare gli importi delle quote annuali;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui eventualmente si articola la vita
dell’associazione;
8. convocare l’assemblea,
9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione. Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
ART. 20 – In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. I consiglieri cooptati, successivamente confermati dall’assemblea dei soci, scadono con il Consiglio di cui fanno parte. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
ART. 21 – Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell’associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente o da persona nominata dal Presidente. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali c procede agli incassi e ai pagamenti. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
Scioglimento
ART. 22 – In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri
ART. 23 – Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato solo dai ¾ del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto a nuova configurazione  dell’associazione stessa, ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
ART. 24 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge.